Art. 30.
(Criteri di tutela).

      1. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, tenuto conto dei princìpi stabiliti nel presente Titolo e fatta salva l'applicazione dell'articolo 29 della presente legge.
      2. Il segreto di Stato è preordinato alla tutela dell'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, nonché alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento e alla salvaguardia del libero esercizio delle funzioni dello Stato, dell'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e delle relazioni con essi, della preparazione e della difesa militare, nonché degli interessi economici del Paese.